TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XIV CIV. 13.9.2024, sentenza n. 13983
Massima n. 1
Ai sensi dell’articolo 67 comma 2, L. Fall., si deve ritenere revocabile il pagamento eseguito dal terzo debitore assegnato in favore del creditore assegnatario nel semestre anteriore alla dichiarazione del fallimento e non già l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione.
Massima n. 2
Il presupposto richiesto dalla norma ai fini della revocabilità, è costituito dalla conoscenza, da parte della convenuta, dello stato di insolvenza della debitrice all’epoca nella quale il suo credito era stato soddisfatto attraverso pagamenti eseguiti dai terzi pignorati. La scientia decoctionis può essere agevolmente desunta dalla provata e non contestata conoscenza, da parte dell’accipiens, dei protesti levati sui titoli emessi in suo favore.
Breve nota:
il Giudice capitolino si è trovato a dirimere una controversia concernente l’applicabilità dell’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f., proposta dal Fallimento che, nel caso di specie, riguardava pagamenti versati dal debitore Tizio al creditore Caio, in ragione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’esecuzione, con la quale era stato ordinato al terzo pignorato Tizio di corrispondere detti pagamenti al creditore esecutante Caio. Il Fallimento aveva convenuto in giudizio Caio affinchè venisse dichiarata l’inefficacia, ai sensi della poc’anzi norma citata, dei pagamenti effettuati in suo favore, poco prima della dichiarazione di fallimento. La controparte si era costituita contestando l’esistenza di elementi dai quali avrebbe potuto desumere lo stato di insolvenza. Di contro però, il Giudice, valutando ogni elemento utile, ha riscontrato la presenza della scientia decoctionis, decidendo in favore dell’applicabilità della norma e dichiarando, quindi, inefficaci i pagamenti effettuati. Di conseguenza, ha ordinato la restituzione dell’intera somma. La notevole risonanza di tale pronuncia, si rinviene nella conferma, effettuata dal Giudice, del consolidato orientamento giurisprudenziale, che interpreta la revocabilità ex art. 67, c. 2, solo in relazione ai pagamenti, non includendo l’ordinanza di assegnazione precedentemente emanata.

