Tribunale di Roma, sez. VI civile, sent. n. 14588/2024 (Dott. D. D’Angelo)
Massima n. 1
Nel contratto costitutivo dell’usufrutto sussiste pregiudizio subìto dalla società ad opera dell’amministratore, come dimostrato dal prezzo pattuito dalle parti, legate da un rapporto sentimentale.
Massima n. 2
Il conflitto di interessi può emergere da numerose presunzioni che devono apparire gravi precise e concordanti, quali la fissazione del prezzo, il rapporto intercorrente tra le parti in causa e la consapevolezza dell’esistenza del conflitto, il quale, deve essere valutato al momento della stipula del contratto.
Massima n. 3
Deve essere accolta la domanda di annullamento di un contratto di usufrutto stipulato in conflitto di interessi, ex articolo 2475 ter c.c. e di conseguenza, venuto meno il titolo di detenzione, l’obbligo di restituzione dell’immobile è da considerarsi immediatamente operativo e, dunque, suscettibile di essere posto in esecuzione in via provvisoria.
Breve nota:
Il Tribunale di Roma si è trovato a dirimere una controversia delicata, nella quale ha dovuto valutare l’esistenza di un conflitto di interessi e di un conseguente pregiudizio economico ai danni di una società di capitali. La particolarità di questo caso è rinvenuta nella circostanza che le parti, tra cui l’amministratore e socio di maggioranza delle quote societarie della S.r.l. e la sua convivente, fossero legate da un rapporto sentimentale e avessero stipulato, in favore della seconda, un contratto di usufrutto su un prestigioso immobile di proprietà della società. Per le motivazioni poc’anzi esposte, è stata rilevata la presenza di un conflitto di interessi, del quale le parti erano consapevoli, rappresentato dall’incompatibilità tra le vicende personali dell’amministratore e quelle della società. Il Giudice capitolino si è, inoltre, occupato della questione del pregiudizio economico che è stato individuato nella differenza tra il prezzo pattuito e il valore effettivo dell’immobile. A tal proposito, il C.T.U. ha evidenziato debba essere utilizzato il valore commerciale del diritto di usufrutto (in questo caso trentennale) e non il valore di cui agli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 346/1990, che come noto, sono utilizzabili esclusivamente al fine di determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro. Al Giudice, è, inoltre, apparso logico e coerente determinare il valore commerciale del diritto di usufrutto facendo espresso riferimento al valore locatizio dell’immobile. Infatti, tale diritto, in genere, è l’unico tra quelli di godimento, a consentire al beneficiario di dare in locazione il bene e farne propri i frutti; pertanto, la valutazione commerciale non può prescindere dal potenziale utilizzo e impiego economico dello stesso.
In conclusione, il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento del contratto di usufrutto e ha condannato la parte al rilascio dell’immobile, ricorrendo, il conflitto di interessi, la consapevolezza di esso e il pregiudizio economico.

