Impugnazioni civili – Appello incidentale adesivo – Inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c.

Corte di Appello di Roma, III sez., 14.11.2017, n. 7232 Presid. estensore dott. Giuseppe Lo Sinno

Procedimento civile – Impugnazioni civili – Appello incidentale adesivo – Inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (Artt. 333, 334, 343 c.p.c.)

Nell’ipotesi in cui l’appellato, nel costituirsi in giudizio, chieda l’accoglimento dell’appello principale, senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura, l’appello incidentale deve qualificarsi come adesivo e, come tale, soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l’art. 334 c.p.c..

In data 19.09.2016, la Casa di cura privata N.V.C. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13619/2017, pubblicata il 6.07.2016, con la quale la XIII sezione, Giudice dott. Sergio Pannunzio, ha accolto la domanda del sig. A.M. di risarcimento dei danni patiti a seguito di un intervento chirurgico, proposta nei confronti della casa di cura e del medico specialista in chirurgia, dott. A.P..

Il dott. A.P. si costituiva nel giudizio di impugnazione, peraltro tardivamente rispetto al termine fissato dalla legge, impugnando, a sua volta, la sentenza di primo grado “aderendo, nel merito, aimotivi di appello proposti dalla Casa di Cura Privata omissis…” e chiedendone l’annullamentoe/o la revoca “in accoglimento dell’appello proposto dalla Casa di Cura Privata …omissis…”.

Nelle more del giudizio, l’appellante principale ha formulato rinuncia all’atto di appello, per aver raggiunto un accordo con il sig. A.M., rinuncia accettata da quest’ultimo, con compensazione delle spese.

Alla luce di tali avvenimenti, la difesa del sig. A.M. ha evidenziato la natura meramente adesiva dell’appello incidentale proposto dal dott. A.P., rispetto all’impugnazione principale e il necessario venir meno dello stesso a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’appellante principale.

La Corte di Appello, condividendo tali argomentazioni, ha statuito che l’appellato-appellante incidentale “si è limitato ad aderire all’appello proposto chiedendone l’accoglimento, ma senza chesia stata proposta impugnazione incidentale, e soprattutto senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura della appellata sentenza” (v. pag. 2, 5 cpv, sentenza).

Per tale motivo, essendo intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio dell’appellante principale e “non dovendosi provvedere all’esame di altra impugnazione avverso la sentenza di primo grado”, il Giudice, ritenendo che “l’appello incidentale adesivo […] non pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell’art. 334 c.p.c.”, ha confermato la sentenza di primo grado e proceduto all’esame dell’impugnazione principale al solo fine di statuire sulle spese del giudizio riguardo il sig. A.M. e il dott. A.P. (v. pag. 2, 6 cpv).

 Con la sentenza in commento, la Corte di Appello ha correttamente aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui lo speciale regime previsto dall’art. 334 c.p.c. non può trovare applicazione nell’ipotesi di proposizione di un appello incidentale che, per la sua particolare natura e formulazione, deve essere qualificato come meramente adesivo.

Invero, a differenza dell’appello incidentale in senso stretto – formulato dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione o quella chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., per la quale l’interesse ad impugnare sorge dalla proposizione dell’impugnazione principale – che può essere proposto anche tardivamente ai sensi dell’art. 334 c.p.c., l’appello incidentale meramente adesivo, definibile come quello diretto a chiedere la riforma della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dall’appellante principale, senza la prospettazione di critiche avverso la sentenza di primo grado specifiche ed autonome rispetto a quanto già fatto dall’appellante principale, l’interesse ad impugnare sorge non dall’impugnazione principale ma dalla pubblicazione della sentenza e, pertanto, è soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendo trovare applicazione l’art. 334 c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. n. 2248/2018Cass. n. 13644/2010Cass. n. 6284/2008Cass. n.7339/1996).

Sent. n. 7232-2017

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