Sul diritto dell’avvocato a procedere ad esecuzione forzata sull’immobile costituito in un fondo patrimoniale per la soddisfazione del proprio compenso

Tribunale di Roma, Sezione IV, Esecuzioni Immobiliari, ordinanza 17.01.2019 (R.G.E. n. 106915/1999), Giudice dott.ssa Cristina Pigozzo

Esecuzione immobiliare – Costituzione fondo patrimoniale – Inopponibilità del fondo patrimoniale al diritto dell’avvocato al proprio compenso professionale

“Il vincolo di destinazione impresso sui beni dalla costituzione del fondo patrimoniale importa che i coniugi risponderanno dell’adempimento delle obbligazioni assunte con i beni della famiglia solo se le spese siano state contratte per i bisogni della famiglia, salvaguardando detti beni da azioni esecutive avanzate per obbligazioni contratte per bisogni estranei alla famiglia.”

“L’indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa (cfr. Cass. n. 11230/03, nonché, da ultimo, Cass. n. 15862/09): i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia.”

“L’art. 170 cod. civ. non consente alcuna distinzione tra spese necessarie, utili o voluttuarie, né tra spese inevitabili e spese evitabili con una più oculata gestione dei beni costituiti in fondo.”

“Pertanto, non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi sussunte nel regime delle obbligazioni per i bisogni della famiglia sia quelle derivanti dalla condanna alle spese processuali per il recupero giudiziale degli oneri condominiali, sia le spese processuali derivanti dal conferimento del mandato ad un legale per la legittima partecipazione, seppure facoltativa, alla procedura esecutiva sugli stessi immobili.”

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La questione decisa dal Tribunale di Roma trae origine dalle osservazioni formulate, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., al progetto di distribuzione, dal creditore procedente nell’ambito della procedura esecutiva riguardante un immobile sulla quale i debitori esecutati avevano costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c..
In particolare, il creditore procedente assumeva che, essendo stato dichiarato inefficace nei suoi confronti l’istituto del fondo patrimoniale a seguito di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., egli sarebbe stato l’unico soggetto legittimato ad intraprendere l’azione esecutiva e, dunque, a partecipare alla distribuzione della somma ricavata.
Pertanto, dal piano di riparto avrebbero dovuto essere esclusi il credito per oneri condominiali e spese legali del condominio intervenuto, nel quale insisteva l’immobile oggetto della procedura, nonché quello per prestazioni professionali rese dal legale in favore dei coniugi – proprio a seguito della notifica del pignoramento – aventi ad oggetto l’attività di consulenza, assistenza e rappresentanza nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo ed in sede stragiudiziale nei rapporti con i vari creditori.
A sostegno di tale assunto, deduceva che nei confronti di quei creditori che non avessero partecipato al giudizio di revocatoria e quelli intervenuti sulla base di titoli emessi successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, all’instaurazione e definizione del procedimento ex art. 2901 c.c., nonché al pignoramento, opererebbero gli effetti preclusivi e di opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi esecutati.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle eccezioni e difese svolte dal Condominio e dal legale intervenuti, ha rigettato le osservazioni del creditore procedente.

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Con l’ordinanza in commento, il Tribunale ha fornito una ricostruzione della particolare disciplina dell’esecuzione forzata sui beni costituiti in un fondo patrimoniale.
È risaputo che tale istituto giuridico consente a ciascuno o ambedue i coniugi di destinare determinati beni (in particolare, i beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito), a far fronte al soddisfacimento dei bisogni propri delle famiglia.
In tal modo, sul complesso dei beni in esso confluiti viene a crearsi un vincolo di destinazione agli interessi e alle esigenze della famiglia, che determina particolari cautele in tema di esecuzione forzata.
Invero, l’art. 170 c.c. stabilisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Ciò significa che i beni conferiti nel fondo e sui frutti di essi possono essere assoggettati ad espropriazione forzata, ma limitatamente alle obbligazioni assunte nell’interesse e per far fronte alle esigenze della stessa; al contrario, per quei crediti sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia vige il divieto di esecuzione forzata.
Pertanto, in base alla detta disposizione – la quale, è evidente, non pone un divieto assoluto di espropriazione, ma, al contrario, individua le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sul fondo patrimoniale – non può parlarsi di inespropriabilità dell’istituto giuridico in esame con riferimento ai crediti sorti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (cfr. da ultimo, Cass. n. 20998/2018, in Pluris Cedam, voce Esecuzione forzata).
Tanto è vero che per tale categoria di crediti non si rende necessario nemmeno l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., difettandone l’interesse ad agire.
Per quanto attiene all’individuazione delle obbligazioni che non rientrano nel divieto di cui all’art. 170 c.c., la giurisprudenza è costante nel ritenere che “il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia” (cfr. Cass. n. 15012/2017; nello stesso senso Cass. n. 22212/2016; Trib. Roma, Sez. V, 9.07.2018, in Pluris Cedam, voce Famiglia).
Ed ancora, l’espressione “bisogni della famiglia” deve essere intesa in senso non restrittivo, ossia con riferimento a ciò che è indispensabile per l’esistenza della famiglia, ma comprensiva anche delle esigenze dirette al mantenimento e allo sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa dei suoi membri (cfr. Cass. n. 15886/2014; Cass. n. 4011/2013, in Pluris Cedam).
In applicazione di tali principi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che le obbligazioni assunte dai debitori esecutati riguardanti gli oneri condominiali e le spese del legale per l’assistenza, consulenza e rappresentanza stragiudiziale e giudiziale rientrassero nel novero dei debiti contratti per soddisfare bisogni della famiglia e per i quali, dunque, non trova applicazione il limite di cui all’art. 170 c.c.

Trib.Rm.Ordinanza.ex.art.512.cpc. (fondo.patrimoniale.art.170.cpc)

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