“Sulla c.d. supersocietà di fatto nelle liquidazioni giudiziali”

Tribunale di Terni – sentenza n. 31/2026 del 14.10.2026 – Pres. E. Fargnoli – Est. F. Angelini  

Massima 1 (Applicazione dell’art. 256 c. 5, CCII)

“L’art. 256, comma 5, CCII trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui, a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore individuale, emerga l’esistenza di una società di fatto con soci occulti, ma anche nel caso in cui il soggetto già assoggettato a procedura concorsuale sia una società – anche di capitali – che partecipi, unitamente ad altre società o persone fisiche, a una società di persone di fatto (c.d. “supersocietà di fatto”), ancorché tale partecipazione non risulti formalizzata ai sensi dell’art. 2361, comma 2, c.c.”

Massima 2

(Dimostrazione dell’esistenza della supersocietà)

“L’esistenza di una società di fatto – e, in via analogica, di una supersocietà di fatto – è suscettibile di essere dimostrata anche mediante sole presunzioni semplici, purché connotate da gravità, precisione e concordanza, in difetto di prova documentale. Tali elementi indiziari possono desumersi, tra l’altro, dalla coincidenza o affinità dell’oggetto sociale, dalla comunanza della sede, dalla sovrapposizione degli organi gestori, dalla commistione dei rapporti finanziari, nonché dalla percezione unitaria dell’attività sociale da parte dei terzi.”

  Massima 3 (Interesse comune)

“L’estensione della liquidazione giudiziale dalla società “palese” e dai suoi soci illimitatamente responsabili alla supersocietà di fatto (configurabile come società in nome collettivo irregolare) richiede l’accertamento di un vincolo sociale di fatto tra la società già assoggettata a procedura e i presunti soci, con tutti gli elementi dell’art. 2247 c.c., l’agire nell’interesse comune dei soci (e non di un diverso soggetto terzo, come nel caso di una holding di fatto) e l’accertamento dell’insolvenza della supersocietà di fatto, da valutarsi autonomamente.”

  Massima 4 (Stato di insolvenza)

“Lo stato di insolvenza della supersocietà di fatto deve essere valutato sulla base di una situazione patrimoniale “consolidata”, ossia mediante esame complessivo e unitario delle situazioni patrimoniali dei singoli soci/società partecipanti. L’insolvenza già accertata di uno dei partecipanti alla supersocietà di fatto costituisce forte elemento indiziante, che, unitamente alla rilevante esposizione debitoria di un’altra società del gruppo, consente di ritenere l’incapacità complessiva di far fronte alla massa debitoria comune.”

    Nota a sentenza a cura del Dott. Luca Miconi:

La pronuncia del Tribunale di Terni, che fa seguito ad un ricorso patrocinato dalla Studio Legale Guido, ha affrontato il tema dell’estensione della liquidazione giudiziale, già aperta nei confronti di una società a responsabilità limitata, operante nel settore della logistica alimentare, ad una “supersocietà di fatto” tra più imprese formalmente distinte, ma riconducibili al medesimo centro di interessi economici, nonché ai relativi soci illimitatamente responsabili.

Il Tribunale, prima di soffermarsi sul tema dell’estensione della liquidazione territoriale giudiziale, ha, anzitutto, offerto indicazioni rilevanti in ordine alla riunione dei procedimenti (la ratio dell’attrazione processuale risiede nella necessità di concentrare e coordinare l’accertamento dello stato di insolvenza innanzi ad un unico Tribunale) e al criterio della competenza territoriale – ancorato al Tribunale preventivamente adito. A riguardo, il Giudice ternano ha citato la sentenza della Cassazione n. 4712/2021, in cui è stato affermato che la competenza a dichiarare l’estensione della liquidazione giudiziale spetta, per continuità e prevenzione, allo stesso Tribunale che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della prima società (in tale occasione, seppur la società in bonis avesse sede legale a Torino, ad essere competente era il Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della prima società).

Sul piano normativo, il fulcro interpretativo è rappresentato dall’ art. 256, comma 5, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, norma che, in continuità sistematica con il previgente art. 147, comma 5, l. fall., disciplina l’estensione della procedura di liquidazione giudiziale in presenza di società di persone di fatto (ivi compresa la cd. supersocietà di fatto) e dei relativi soci illimitatamente responsabili.

La sentenza, in linea con l’orientamento prevalente di merito e, soprattutto, di legittimità, ha valorizzato in modo estensivo l’art. 256 c. 5 CCII, affermandone l’applicabilità non solo al caso “tipico” dell’imprenditore individuale che si riveli socio di fatto, ma anche all’ipotesi in cui la procedura riguardi originariamente una società di capitali, poi risultata parte di una società di persone di fatto (supersocietà) con altre imprese e persone fisiche. La decisione, in altri termini, ha offerto una ricostruzione ampia dell’ambito applicativo dell’art. 256 CCII, confermandone l’utilizzabilità anche nei casi di “gruppi familiari di fatto”, ove la gestione unitaria dell’impresa sia occultata dietro ad una pluralità di schermi societari.

Inoltre, ha fornito una griglia di indici fattuali idonei ad orientare le indagini sulla sussistenza di una supersocietà di fatto e, rafforzato, un modello di tutela creditoria fondata sulla realtà economica del gruppo più che sulle sole apparenze formali, legittimando l’aggressione concorsuale al patrimonio di tutte le entità che, pur sotto differenti involucri societari, partecipano all’unica impresa di fatto perseguendo un comune interesse (Cass. 5458/2023, in tal senso, la Suprema Corte, sulla base degli indici fattuali ha ritenuto accertato il comune interesse perseguito).

Di spiccato interesse, in ordine allo stato di insolvenza consolidato, è anche la conferma della necessità di un accertamento rigoroso, che non miri a traslare automaticamente l’insolvenza della società già posta in liquidazione giudiziale sugli altri soggetti, ma certifichi l’effettiva incapienza del complesso dei soci.

    Nota a sentenza Sentenza con omissis

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