Sulla modifica esplicativa e non innovativa dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.f., in merito all’esenzione dalla revocatoria fallimentare

“Sulla portata meramente esplicativa e non innovativa della modifica dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.f., in merito all’esenzione dalla revocatoria fallimentare”.

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – Decreto del 21.09.2022 (rep. 17847/2022)

(massime)

 

Al fine di ritenere esenti dall’azione revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., il giudice effettua una preliminare valutazione del piano stesso, che deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, sulla base dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali da parte del professionista, in assenza della quale il piano non sarà considerato adeguato e i relativi atti esecutivi saranno revocabili.

 

La modifica dell’art. 67 L.F., ad opera della Legge n. 134/2012, non ha portata innovativa sulla questione ma di mera esplicazione, rendendo esplicito il requisito dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali, intrinseco alla logica del piano di risanamento e, quindi, dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare.

 

La verifica in ordine alla ragionevolezza del piano ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., deve essere effettuata dal professionista attestatore e presuppone all’origine la veridicità dei dati aziendali e la complessiva coerenza rispetto agli obiettivi del risanamento dell’esposizione debitoria e del riequilibrio della situazione finanziaria, quali elementi su cui l’attestatore deve basarsi, poiché, in caso contrario tale valutazione sarebbe inficiata da una contraddittorietà insanabile e quindi soggetta all’azione revocatoria fallimentare.

 

Decreto n.17847-22

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