1) contestazione sul quantum e prescrizione presuntiva:
“La contestazione sul quantum di un determinato credito vantato non implica l’ammissione della mancata estinzione del debito relativamente agli altri debiti per i quali è stata eccepita la prescrizione”
2) proposizione dell’eccezione di prescrizione:
“l’eccezione di prescrizione può essere proposta senza l’uso di formule sacramentali e senza il riferimento a precisi dati normativi”
3) Formazione dello stato passivo – implicita proposizione della eccezione di prescrizione di prescrizione presuntiva:
“Anche in assenza dell’esatta indicazione della norma, il giudice può individuare il tipo di prescrizione eccepita ricavando tale dato da altre difese della parte o da altri elementi di natura logica, ad esempio dal fatto che la prescrizione estintiva non era ancora maturata”.
4) Giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. – eccezioni nuove:
“nel giudizio di opposizione allo stato passivo è consentita, in ogni caso, la formulazione (da parte del curatore o commissario che dir si voglia) di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato, e dunque ben sarebbe stato possibile per i Commissari opporre direttamente per la prima volta in questa sede (giudizio opposizione) la prescrizione presuntiva”.
5) Opposizione allo stato passivo – Il giuramento de scientia:
“Il giuramento de scientia (o de notitia)è quello deferito sulla conoscenza che la parte abbia di un fatto altrui; la formula giuratoria deve puntualmente rispecchiare questo peculiare contenuto e perciò deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che il giurante, ripetendola, affermi o neghi non già un fatto, ma la conoscenza che egli ne abbia, perché soltanto questa, per l’appunto, costituisce l’oggetto del giuramento (nel caso di specie non è stato ritenuto ammissibile il giuramento rivolto ai Commissari, definito de scientia, ma impostato secondo la formula del giuramento de veritate)”.