Tribunale di Roma, Sezione I, Sentenza n. 6902/2026 del 22.04-4.5.2026 (R.G. 29718/2023), Giudice Rel. M.V. Caprara
Divorzio: Mantenimento dei figli maggiorenni tra inerzia colpevole della figlia e handicap grave del figlio; revoca dell’assegno per la figlia universitaria e conferma per il figlio disabile.
Massima n. 1
L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno quando sia accertato che la mancata acquisizione di una propria autonomia economica non dipende da oggettive difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro o da specifiche condizioni personali, ma da inerzia colpevole e ingiustificata del figlio, desumibile anche dall’età anagrafica e dall’eccessiva protrazione, senza valide ragioni, del percorso di studi rispetto ai tempi ordinari di conseguimento del titolo.
Massima n. 2
Il figlio maggiorenne portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, è equiparato al minore quanto alle esigenze di protezione e sostegno, sicché l’obbligo di mantenimento dei genitori permane indipendentemente dall’età e deve essere assolto mediante un assegno adeguato alle sue necessità e al tenore di vita familiare pregresso.
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La decisione del Tribunale di Roma prende le mosse dal ricorso presentato dal padre che ha chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento disposto in favore di due figli maggiorenni in sede di divorzio: una figlia quasi trentenne, ancora iscritta all’università, e un figlio trentaseienne portatore di handicap grave, ma non inabile al lavoro.
Per la figlia, il Tribunale valorizza e ricalca l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non è illimitato nel tempo, ma condizionato alla diligente prosecuzione del percorso formativo e alla concreta ricerca di un’occupazione. L’età prossima ai trent’anni, l’assenza di un titolo conseguito e la mancanza di elementi che giustifichino ritardi (problemi di salute, condizioni familiari, particolari difficoltà oggettive del mercato) vengono lette come sintomi di inerzia colpevole, tali da far venir meno il presupposto dell’obbligo di mantenimento e da giustificare la revoca dell’assegno con decorrenza dalla decisione.
Per il figlio disabile, invece, il Tribunale ha ribadito che la maggiore età non fa venir meno l’obbligo di mantenimento, poiché la condizione di handicap in situazione di gravità lo rende assimilabile, sotto il profilo della tutela, a un minore e non esclude il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento in misura adeguata alle concrete esigenze del figlio e al tenore di vita familiare.
La pronuncia si colloca nell’ampio processo di evoluzione interpretativa in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, volto a evitare che esso si traduca in una rendita sine die in assenza di un serio progetto formativo o lavorativo; al contempo, rafforzando la tutela dei figli portatori di handicap grave, per i quali la piena autosufficienza economica risulta, in concreto, difficilmente raggiungibile.
In conclusione, il Tribunale ha tracciato una linea netta, limitando temporalmente, da un lato, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne in presenza di una prolungata e ingiustificata mancanza di impegno e, dall’altro, confermando la particolare protezione riconosciuta al figlio disabile, per il quale l’obbligo dei genitori può protrarsi anche ben oltre la maggiore età, in una logica di tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili.

