“Nessun risarcimento se manca la prova del pericolo, ovvero del danno”

Tribunale di Catania, sez. III civile, sent. n. 3467 dell’8.07.2025 (Dott. A. Pappalardo)

Massima n. 1

In ipotesi di dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., è sempre posto a carico del danneggiato l’onere di provare l’evento dannoso, nonché, quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti, la dinamica dello stesso, ovvero l’esistenza del nesso materiale di causalità tra quest’ultimo e la res custodita da altri. Solo una volta adempiuto tale onere, graverà sul danneggiante la conseguente incombenza di fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Massima n. 2

Nel caso in cui il danno deriva da una cosa di per sé statica e inerte, a carico del danneggiato è richiesta una dimostrazione maggiormente rigorosa. In particolare, per la prova del nesso causale è necessario comprovare che lo stato dei luoghi presentava un’oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno.

Massima n. 3

Il contrasto fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità, in assenza di dati certi, può solo risolversi in danno della parte su cui grava l’onere probatorio. Quando le prove orali sono contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente dell’esistenza o meno di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere, stante l’impossibilità di trarre da esse validi elementi di prova, non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio.

 

Breve nota:

Il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Catania trae origine da un sinistro  (caduta) avvenuto presso un ufficio postale. Il danneggiato, al fine di addebitare la responsabilità in capo all’ente, assumeva che la caduta fosse stata provocata dalla presenza di residui di cera e di una guida di ferro sul pavimento, rialzata rispetto al piano di calpestio. Con la sentenza in commento, il Giudice siciliano ha inteso escludere la responsabilità, ponendo l’accento, da un lato, sulla peculiare circostanza che il bene custodito fosse inerte e statico e, dall’altro lato, sulle prove fornite dalle parti. In particolare, il Giudice, ha compiuto considerevoli riflessioni circa l’onere probatorio a carico del danneggiato, anzitutto, precisando che grava sempre su di esso dimostrare l’esistenza del nesso causale tra il bene e l’evento dannoso (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.12.23, n. 35991) e, secondariamente, evidenziando che, trattandosi di cosa inerte e statica, come nel caso di specie la cera e la guida di ferro, l’attore avrebbe dovuto dimostrare che lo stato del luogo presentava una situazione di pericolo essenzialmente inevitabile (cfr. C. App. Bari, 02.05.2025, n. 635).  A riguardo, la contraddittorietà delle prove testimoniali prodotte in giudizio, non ha offerto al Giudice la possibilità di avere elementi certi sulla dinamica sinistro, per cui, in virtù di quanto detto relativamente all’onere probatorio gravante sul danneggiato, ha ritenuto indimostrata la tesi attorea.

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