Tribunale di Viterbo – 4 febbraio 2022 – G.E. Roberta Crescentini
(Testo Unico Bancario, art. 41, comma 2 – Legge Fallimentare, art. 107, comma 6)
Massima n. 1
Il creditore fondiario, secondo la normativa speciale, è titolare di un privilegio di natura meramente processuale che gli permette di proseguire o iniziare procedure esecutive individuali anche in presenza di procedure concorsuali, ma tale privilegio non incide sul principio in base al quale la cognizione sull’entità e collocazione dei crediti viene svolta in quell’ambito.
Massima n. 2
La liquidazione in prededuzione dei compensi degli ausiliari e, quindi, nello specifico, del custode-professionista delegato, compete al giudice dell’esecuzione e le somme residue devono confluire nella procedura fallimentare.