Tribunale di Cosenza 15.03.2022, sent. – Pres. R. Viteritti – Rel. M. Savaglio
Fallimento – Consecuzione tra procedure – Estensione del fallimento – supersocietà di fatto – elementi rivelatori
(Legge Fallimentare art. 147, co. 4-5)
Massima n. 1
Ai sensi dell’articolo 147, commi 4 e 5, l.f.: “se dopo la dichiarazione di fallimento di una società risulti l’esistenza di soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi (comma 4)” e “allo stesso modo si procede quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile” (comma 5).
Massima n. 2
L’articolo 147, comma 5, risulta essere applicabile, per interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che risulti partecipare con altre società o persone fisiche ad una società di persone (c.d. supersocietà di fatto) – non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento, ma la cui sussistenza dimostra inevitabilmente un comune intento sociale perseguibile (c.d. affectio societatis).
Massima n. 3
Accertata l’esistenza di una supersocietà di fatto, ai fini della dichiarazione di fallimento risulta imprescindibile l’accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci.
Massima n. 4
Tra gli indici rivelatori, ricavabili anche dalla previsione dell’articolo 2247 c.c., della sussistenza di una supersocietà di fatto vi sono sicuramente l’identità della sede legale, amministrativa e operativa, l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’identità della compagine sociale, la commistione patrimoniale fra società e il perseguimento di un comune interesse o da manifestazioni esteriori che siano rivelatrici delle componenti del rapporto societario.
Sent. Tribunale Cosenza 15.3.2022