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FALLIMENTARE : -TRIB. ROMA, 21.10-7.11.2011 con cui è stata accolta la domanda proposta dalla Curatela Fallimentare ex art. 66 l.f. e dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile >> -TRIB. ROMA, 6-8.07.2009 con cui è stata accolta la domanda proposta dalla Curatela Fallimentare ex art. 66 l. fall. e dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile >> -TRIB. ROMA, 5-9.12.2008 con cui è stata accolta la domanda proposta dalla Curatela Fallimentare ex art. 66 l. fall. e dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'immobile. >> -TRIB. LA SPEZIA, 21.05.2008 con cui è stato ritenuto che in sede di omologa del concordato fallimentare, a seguito delle opposizioni formalizzate dai creditori dissenzienti, il Tribunale non è chiamato solo a giudicare dei profili di mera legittimità formale dell’opposizione, ma potrà pronunciarsi sul merito della stessa motivando sulle ragioni per le quali sia da accogliere o respingere >> -TRIB. ROMA, 30.01-29.03.2002 con cui è stato dichiarato inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra la moglie e il marito >> -TRIB. ROMA, 8.06.2004 con cui è stato dichiarato che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa decorre dall'accertamento dello stato di insolvenza ove questo segua alla messa in liquidazione coatta amministrativa, perché solo da tale momento il diritto può essere fatto valere >> -TRIB. ROMA, 21.06.2005 con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo (ottenuto dal fallimento per il pagamento di una determinata somma versata a titolo di deposito cauzionale) in quanto un proprio controcredito riguardante l'importo speso a titolo di ripristino dell'immobile, doveva essere accertato con domanda di ammissione al passivo del fallimento >> SOCIETARIO : -TRIB. ROMA, 14.06.2011 con cui è stata accolta la domanda di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale ed ai creditori sociali, proposta dalla Curatela ex art. 146 l.f. >> -TRIB. ROMA, 3-17.06.2008 che ha dichiarato inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore e la condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore dell'attore e della società, per l'esistenza di clausola compromissoria (nella fattispecie la controversia costituiva una tipica vicenda relativa alla compromissione di un diritto individuale del socio e della società a contenuto patrimoniale, che non involgeva interessi generali ultraindividuali) >> TRIBUTARIO : -COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE ROMA, 07.04.2008 che ha annullato il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, ordinando all'agente della riscossione di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione senza spese per il ricorrente. L'annullamento è stato riconosciuto sul presupposto che la GERIT S.p.A., prima di iniziare l'azione esecutiva, aveva omesso di notificare al debitore moroso un avviso contenente l'indicazione analitica del debito, con l'invito a pagare entro cinque giorni; inoltre avrebbe dovuto provare l'esistenza di un valido titolo esecutivo che consentisse l'avvio di tale procedura esecutiva >> LAVORO : -TRIB. ROMA, 22.04.2004 con cui è stato rigettato il ricorso tendente ad accertare, in via principale, l'inefficacia del licenziamento ed, in via subordinata, l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa >> RESPONSABILITA' CIVILE : -TRIB. ROMA, 10 - 13.06.1997 che ha dichiarato la responsabilità ex art. 2043 c.c. del condominio a seguito di lesioni subite da una minore alla cornea causate dall'urto contro un gancio sporgente infisso nel muro perimetrale dell'immobile. Il condominio, quale proprietario, aveva l'onere di adottare tutte le misure e cautele necessarie a salvaguardare l'incolumità altrui, in ossequio al principio del neminem laedere >> RESPONSABILITA' PROFESSIONALE : -TRIB. ROMA, 9-11.05.2001 con cui è stata riscontrata una responsabilità professionale a carico di un medico a seguito di un intervento chirurgico causa di lesione di fibre muscolari con conseguente incontinenza >> FAMIGLIA : -TRIB. ROMA, 2-16.10.2009 con cui è stato dichiarato che nell’azione di disconoscimento l’asserito padre biologico, o gli eredi di esso - poi convenuti nell’eventuale giudizio di accertamento della paternità naturale - non vantano alcun interesse giuridicamente rilevante in quanto tali soggetti non sono portatori di un interesse pari a quello delle altre parti, stante il carattere personale dell’azione e, quindi, possono essere investiti dall’eventuale accoglimento della domanda di disconoscimento solo in via indiretta e in una posizione non giuridicamente garantita. >>
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