TRIB. ROMA, 22.04.2004 con cui è stato rigettato il ricorso tendente ad accertare, in via principale, l’inefficacia del licenziamento ed, in via subordinata, l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Tribunale di Roma, sez. lavoro, Giudice Dott. A. Bellini, del 22.04.2004 n. 57967

SENTENZA
C.V.Y

ATTORE
E.I. S.p.A.
CONVENUTO DOMICILIATO IN ROMA, VIA FLAMINIA N. 342/B PRESSO LO STUDIO DELL’AVV. M.GUIDO CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTU’ DI PROCURA GENERALE ALLE LITI

Rapporto di lavoro: mancanza di prova degli elementi che caratterizzano una prestazione lavorativa subordinata

OGGETTO
Con ricorso la sig.ra C.V.Y. conveniva in giudizio la E.I. S.p.A. chiedendo di accertare l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento, e ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannando la convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione; in via subordinata dichiarare mai cessato il rapporto di lavoro tra le parti e condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento; condannare la convenuta al pagamento di Euro …..;in via ulteriore subordinata, accertare l’esistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal ….. al ….., retribuito con un compenso mensile di Lire……;condannare la E.I. S.p.A. a versare all’INPS ed all’INAIL i contributi previsti dalla legge.

La sig.ra C.V.Y. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo sopra indicato, con mansioni di addetta stiratura oppure alla cassa, con una retribuzione mensile di Lire ….;che era stata licenziata oralmente senza preavviso; che nel corso del rapporto era stata sottoposta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro; che il rapporto era da considerarsi subordinato, nonostante le ricevute rilasciate per compensi saltuari; che non aveva goduto di ferie e che nulla aveva ricevuto a titolo di indennità di ferie non godute; che aveva prestato lavoro straordinario non retribuito.

Si costituiva in giudizio la convenuta società contestando l’avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. Precisava che la ricorrente, pur collaborando all’interno della lavanderia gestita dalla convenuta, non era tenuta ad osservare alcun orario di lavoro.

Il giudice, sentite la ricorrente e i testi escussi, .. omissis, decideva.. omissis..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso è infondato e per l’effetto non merita accoglimento. Omissis.. la convenuta ha riconosciuto l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro solo nel periodo dal ….al….

La ricorrente ha invece indicato un diverso e più lungo rapporto, ma i testi escussi hanno riferito sui fatti di causa in maniera assolutamente generica e vaga, tanto da non potersi ritenere raggiunta la piena prova dei fatti allegati al ricorso.

Infatti, il teste P.F. ha dichiarato: “So che mia moglie ha lavorato per la resistente dal …. al …., poiché andavo quasi tutti i giorni ad accompagnarla ed a riprenderla. Mia moglie lavorava secondo i turni predisposti dal datore di lavoro che erano dalle 8/9 fino alle 15/16 oppure dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 per sei giorni la settimana….omissis..

Il teste R.S., sulla cui attendibilità vi sono dubbi, in considerazione del fatto che, a precisa domanda, non ha saputo indicare alcuna altra occupazione della ricorrente nè i periodi, tranne quella per cui è causa, ha dichiarato:”…omissis la stiratura dei capi avveniva in un locale che non era accessibile al pubblico. Non ricordo se il locale in cui lavorava la ricorrente era separato dall’ingresso attraverso una tenda o una parete con porta.”

Esaminando quanto riferito dai testi, emerge che R.S. in realtà non passava presso la lavanderia tutti i giorni e, comunque, non si comprende come possa aver visto la ricorrente, quando si recava al centro commerciale in cui era situata la lavanderia, visto che non sembra essere stato visibile dall’esterno il locale stireria …..omissis..

Tra l’altro, i dubbi sulla credibilità del marito della ricorrente risultano avvalorati anche dalle affermazioni dal teste rese in riferimento del presunto licenziamento; affermazioni in contrasto con quanto riferito, in sede di interrogatorio libero dalla lavoratrice la quale ha dichiarato: “Non ho più lavorato perché il 31.12.01 il sig..omissis.. mi disse che non dovevo più lavorare ..Nessuno era presente.. Nessuno dei testi indicati erano presenti ai fatti…”.

La mancanza di prova su quegli elementi che caratterizzano una prestazione lavorativa subordinata, comporta il rigetto della domanda principale.

Non può invece essere accolta la subordinata, atteso che vi è già la prova agli atti della collaborazione prestata dalla ricorrente per il periodo indicato e non si comprende quale possa essere l’interesse della ricorrente ad un siffatto accertamento.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti

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